Lo Statuto

 

Su

 

Art.1

È costituita l’associazione culturale denominata “Strutturisti.it”.

Art.2

L’associazione svolge la sua attività e persegue i suoi scopi su tutto il territorio della Repubblica Italiana ed eventualmente nei Paesi stranieri.

Art.3

L’associazione è indipendente e senza fini di lucro. Essa si propone lo scopo di promuovere e divulgare la cultura scientifica di carattere ingegneristico, al fine di contribuire alla formazione professionale e deontologica di ingegneri ed architetti attraverso iniziative culturali, sociali e ricreative che possano stimolare il raggiungimento degli scopi precedentemente indicati.

Art.4

Il patrimonio è costituito da un fondo comune costituito da:

-     quote sociali;

-     erogazioni e/o contributi pubblici, lasciti e contributi di enti o di privati;

-     beni acquistati dall’associazione o conferiti dai soci per il raggiungimento dell’oggetto sociale;

-     tutti i diritti patrimoniali facenti capo all’associazione.

Art.5

L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, entro il termine di tre mesi, verranno predisposti dal Consiglio direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Art.6

L’associazione può avere un numero illimitato di soci.

I soci, cittadini italiani e stranieri, di ambo i sessi e maggiorenni, si dividono in: soci fondatori, soci ordinari e soci onorari.

Sono soci fondatori quelli indicati nell’atto costitutivo. I soci fondatori non sono soggetti al pagamento di quote associative e non possono essere radiati dall’associazione, se non per giusta causa.

Possono essere soci ordinari tutti coloro che perseguono gli stessi scopi dell’associazione. I soci ordinari sono tenuti a pagare una quota sociale iniziale e periodica, in misura e modi stabiliti nel Regolamento. Le domande di ammissione a socio ordinario devono essere indirizzate al Presidente del Consiglio Direttivo e su di esse deciderà il Consiglio direttivo stesso. La qualifica di socio ordinario è attribuita con riferimento all’anno solare e rinnovabile illimitatamente. Salvo specifica richiesta formulata all’atto dell’iscrizione, i soci ordinari che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo e tenuti al pagamento della quota sociale periodica. Il Consiglio direttivo può deliberare la radiazione di soci ritenuti indegni.

Possono essere soci onorari persone fisiche o giuridiche che perseguono gli stessi scopi dell’as­sociazione. I soci onorari non sono soggetti al pagamento di quote associative. La qualifica di socio onorario è attribuita dal Consiglio direttivo. Essa non ha scadenza, salvo esclusione del socio per delibera del Consiglio direttivo stesso. Il socio onorario ha diritto di partecipare all’assemblea ma non ha diritto di voto.

Art.7

I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dell’associazione ed usufruire di tutte le agevolazioni concesse all’associazione.

I soci hanno l’obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’asso­ciazione.

Art.8

Sono organi dell’associazione:

a)    il Consiglio direttivo;

b)   l’Assemblea dei soci.

Art.9

Il Consiglio direttivo è composto da tre a cinque membri, a scelta dell’assemblea all’atto del rinnovo del consiglio. Fanno parte, in modo permanente e di diritto, del Consiglio direttivo i soci fondatori, salvo revoca per giusta causa, perdita della qualità di socio o recesso. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni. I membri non di diritto possono essere rieletti per un massimo di due volte.

In caso di dimissioni di un consigliere, subentra in carica il primo dei non eletti nella precedente votazione. In mancanza di nominativi disponibili, si procederà a nuove elezioni entro tre mesi dalla data delle dimissioni. Il consigliere così nominato decadrà alla naturale scadenza del restante consiglio direttivo.

In caso di impossibilità sopravvenuta di uno dei membri eletti, farà parte del Consiglio direttivo il primo dei non eletti nella precedente votazione. Nel caso in cui non sia possibile individuare il primo dei non eletti, si procederà con una nuova votazione. Il consigliere così nominato decadrà alla naturale scadenza del restante Consiglio direttivo.

Art.10

Il Consiglio direttivo nomina, tra i suoi membri:

-     il Presidente dell’associazione;

-     un Vicepresidente;

-     un Segretario tesoriere.

Art.11

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del suo Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi membri. Le riunioni avranno luogo ovunque nel territorio dello stato. La convocazione sarà fatta sul sito Internet dell’associazione almeno otto giorni prima dell’adunanza. Il Consiglio direttivo deve riunirsi almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal più anziano tra i presenti.

Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale dal Segretario tesoriere, o in sua assenza dal più giovane tra i presenti, che lo sottoscriverà congiuntamente a chi presiede la riunione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art.12

Il Consiglio direttivo si occupa degli indirizzi e direttive dell’associazione e della sua gestione ordinaria e straordinaria. In particolare:

a)    provvede alla compilazione del bilancio consuntivo e preventivo;

b)   redige e modifica il Regolamento dell’associazione;

c)    decide sull’ammissione o radiazione di soci ordinari;

d)   decide sul conferimento o annullamento della qualifica di socio onorario;

e)    convoca l’Assemblea dei soci;

f)     tratta ogni questione di interesse associativo e dirige l’attività dell’associazione sotto ogni aspetto tecnico e organizzativo;

g)    esegue le delibere dell’assemblea;

h)    organizza ed attua ogni attività dell’associazione;

i)      organizza tutto quanto si renda necessario per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art.13

Il Presidente dell’associazione rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio, curando l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei soci. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salva rettifica.

In caso di dimissione del Presidente dell’associazione, il Vicepresidente ne assume temporaneamente i poteri, indicendo entro un mese la riunione del Consiglio direttivo per eleggere un nuovo Presidente dell’associazione. Il Vice presidente sostituisce negli atti urgenti il presidente qualora questi sia impossibilitato.

Art.14

L’Assemblea dei soci è composta dai soci fondatori, [AG1] dai soci ordinari e dai soci onorari.

I soci ordinari non in regola col pagamento delle quote associative possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea dei soci, ma non hanno diritto al voto. I soci onorari hanno diritto di partecipare all’assemblea, ma non hanno diritto al voto.

Art.15

L’Assemblea dei soci si riunisce su convocazione del Consiglio direttivo o su richiesta firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell’art. 20 del codice civile. L’Assemblea dei soci deve riunirsi almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo.

Le riunioni dell’Assemblea dei soci sono presiedute dal Presidente dell’associazione o dal Vicepresidente o, in mancanza di entrambi, da un socio nominato dall’assemblea. Di ogni riunione dell’Assemblea dei soci deve essere redatto il relativo verbale dal segretario o, in sua assenza, da altro socio nominato dall’assemblea.

La riunione dell’Assemblea dei soci è valida, in prima convocazione, purché sia presente, personalmente o per delega, la maggioranza dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, purché data, luogo ed ora della riunione siano stati resi pubblici  mediante il sito Internet dell’associazione almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione. L’assemblea potrà avere luogo ovunque nel territorio dello Stato. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. In caso di assenza è ammesso il conferimento di delega ad altro socio. Ogni socio partecipante alla riunione non può avere più di due deleghe.

Art.16

Soltanto ai fini conoscitivi o statistici, i soci possono essere consultati anche con procedure alternative, definite dal consiglio direttivo, quali ad esempio un referendum postale o per via informatica.

La consultazione dell’Assemblea dei soci è valida qualunque sia il numero dei partecipanti, purché le modalità della consultazione siano state rese pubbliche mediante il sito Internet dell’associazione almeno trenta giorni prima del giorno fissato come scadenza. Le consultazioni telematiche non hanno valore di delibera ma solo valore consultivo o conoscitivo all’interno dell’associazione.

Art.17

L’Assemblea dei soci:

a)    delibera l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

b)   nomina i componenti elettivi del Consiglio direttivo;

c)    fornisce indicazioni generali di indirizzo per il raggiungimento delle finalità dell’associazione;

d)   delibera su quant’altro a lei demandato per legge.

Art.18

Lo statuto dell’associazione non può essere modificato senza il voto della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Art.19

L’associazione ha durata fino al 22 ottobre 2051. Essa può essere sciolta prima di tale data su proposta del Consiglio direttivo, approvata da almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto.

Art.20

Le eventuali controversie tra soci, o tra questi e l’associazione o i suoi organi, saranno sottoposte,  alla competenza di tre probiviri nominati dal Consiglio direttivo. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art.21

Norme transitorie: fino al termine dell’anno solare in cui viene costituita l’associazione, il Consiglio direttivo è composto esclusivamente dai soci fondatori.