Art.1
È costituita l’associazione
culturale denominata “Strutturisti.it”.
Art.2
L’associazione svolge la sua attività e persegue i suoi scopi su
tutto il territorio della Repubblica Italiana ed eventualmente nei Paesi
stranieri.
Art.3
L’associazione è indipendente e
senza fini di lucro. Essa si propone lo scopo di promuovere e divulgare
la cultura scientifica di carattere ingegneristico, al fine di
contribuire alla formazione professionale e deontologica di ingegneri ed
architetti attraverso iniziative culturali, sociali e ricreative che
possano stimolare il raggiungimento degli scopi precedentemente
indicati.
Art.4
Il patrimonio è costituito da un
fondo comune costituito da:
-
quote sociali;
-
erogazioni e/o contributi pubblici,
lasciti e contributi di enti o di privati;
-
beni acquistati dall’associazione o
conferiti dai soci per il raggiungimento dell’oggetto sociale;
-
tutti i diritti patrimoniali facenti capo
all’associazione.
Art.5
L’esercizio finanziario chiude al
31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, entro il termine
di tre mesi, verranno predisposti dal Consiglio direttivo, il bilancio
consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
Art.6
L’associazione può avere un
numero illimitato di soci.
I soci, cittadini italiani e
stranieri, di ambo i sessi e maggiorenni, si dividono in: soci
fondatori, soci ordinari e soci onorari.
Sono soci fondatori quelli indicati
nell’atto costitutivo. I soci fondatori non sono soggetti al pagamento
di quote associative e non possono essere radiati dall’associazione,
se non per giusta causa.
Possono essere soci ordinari tutti
coloro che perseguono gli stessi scopi dell’associazione. I soci
ordinari sono tenuti a pagare una quota sociale iniziale e periodica, in
misura e modi stabiliti nel Regolamento. Le domande di ammissione a
socio ordinario devono essere indirizzate al Presidente del Consiglio
Direttivo e su di esse deciderà il Consiglio direttivo stesso. La
qualifica di socio ordinario è attribuita con riferimento all’anno
solare e rinnovabile illimitatamente. Salvo specifica richiesta
formulata all’atto dell’iscrizione, i soci ordinari che non avranno
presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni
anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo e tenuti al
pagamento della quota sociale periodica. Il Consiglio direttivo può
deliberare la radiazione di soci ritenuti indegni.
Possono essere soci onorari persone
fisiche o giuridiche che perseguono gli stessi scopi dell’associazione.
I soci onorari non sono soggetti al pagamento di quote associative. La
qualifica di socio onorario è attribuita dal Consiglio direttivo. Essa
non ha scadenza, salvo esclusione del socio per delibera del Consiglio
direttivo stesso. Il socio onorario ha diritto di partecipare
all’assemblea ma non ha diritto di voto.
Art.7
I soci hanno diritto a partecipare
a tutte le attività promosse dell’associazione ed usufruire di tutte
le agevolazioni concesse all’associazione.
I soci hanno l’obbligo di
osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi
dell’associazione.
Art.8
Sono organi dell’associazione:
a)
il Consiglio direttivo;
b)
l’Assemblea dei soci.
Art.9
Il Consiglio direttivo è composto
da tre a cinque membri, a scelta dell’assemblea all’atto del rinnovo
del consiglio. Fanno parte, in modo permanente e di diritto, del
Consiglio direttivo i soci fondatori, salvo revoca per giusta causa,
perdita della qualità di socio o recesso. Il Consiglio direttivo dura
in carica tre anni. I membri non di diritto possono essere rieletti per
un massimo di due volte.
In caso di dimissioni di un
consigliere, subentra in carica il primo dei non eletti nella precedente
votazione. In mancanza di nominativi disponibili, si procederà a nuove
elezioni entro tre mesi dalla data delle dimissioni. Il consigliere così
nominato decadrà alla naturale scadenza del restante consiglio
direttivo.
In caso di impossibilità
sopravvenuta di uno dei membri eletti, farà parte del Consiglio
direttivo il primo dei non eletti nella precedente votazione. Nel caso
in cui non sia possibile individuare il primo dei non eletti, si
procederà con una nuova votazione. Il consigliere così nominato decadrà
alla naturale scadenza del restante Consiglio direttivo.
Art.10
Il Consiglio direttivo nomina, tra
i suoi membri:
-
il Presidente dell’associazione;
-
un Vicepresidente;
-
un Segretario tesoriere.
Art.11
Il Consiglio direttivo si riunisce
su convocazione del suo Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi
membri. Le riunioni avranno luogo ovunque nel territorio dello stato. La
convocazione sarà fatta sul sito Internet dell’associazione almeno
otto giorni prima dell’adunanza. Il Consiglio direttivo deve riunirsi
almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al bilancio
consuntivo e preventivo.
Le riunioni del Consiglio direttivo
sono presiedute dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza,
dal più anziano tra i presenti.
Di ogni riunione del Consiglio
direttivo deve essere redatto il relativo verbale dal Segretario
tesoriere, o in sua assenza dal più giovane tra i presenti, che lo
sottoscriverà congiuntamente a chi presiede la riunione.
Per la validità delle
deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri ed il
voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità
prevale il voto di chi presiede la riunione.
Art.12
Il Consiglio direttivo si occupa
degli indirizzi e direttive dell’associazione e della sua gestione
ordinaria e straordinaria. In particolare:
a)
provvede alla compilazione del bilancio consuntivo e preventivo;
b)
redige e modifica il Regolamento dell’associazione;
c)
decide sull’ammissione o radiazione di soci ordinari;
d)
decide sul conferimento o annullamento della qualifica di socio
onorario;
e)
convoca l’Assemblea dei soci;
f)
tratta ogni questione di interesse associativo e dirige
l’attività dell’associazione sotto ogni aspetto tecnico e
organizzativo;
g)
esegue le delibere dell’assemblea;
h)
organizza ed attua ogni attività dell’associazione;
i)
organizza tutto quanto si renda necessario per il raggiungimento
dello scopo sociale.
Art.13
Il Presidente dell’associazione
rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in
giudizio, curando l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
direttivo e dell’Assemblea dei soci. Nei casi di urgenza può
esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salva rettifica.
In caso di dimissione del
Presidente dell’associazione, il Vicepresidente ne assume
temporaneamente i poteri, indicendo entro un mese la riunione del
Consiglio direttivo per eleggere un nuovo Presidente
dell’associazione. Il Vice presidente sostituisce negli atti urgenti
il presidente qualora questi sia impossibilitato.
Art.14
L’Assemblea dei soci è composta
dai soci fondatori, dai
soci ordinari e dai soci onorari.
I soci ordinari non in regola col
pagamento delle quote associative possono partecipare alle riunioni
dell’Assemblea dei soci, ma non hanno diritto al voto. I soci onorari
hanno diritto di partecipare all’assemblea, ma non hanno diritto al
voto.
Art.15
L’Assemblea dei soci si riunisce
su convocazione del Consiglio direttivo o su richiesta firmata da almeno
un decimo dei soci, a norma dell’art. 20 del codice civile.
L’Assemblea dei soci deve riunirsi almeno una volta l’anno per
deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo.
Le riunioni dell’Assemblea dei
soci sono presiedute dal Presidente dell’associazione o dal
Vicepresidente o, in mancanza di entrambi, da un socio nominato
dall’assemblea. Di ogni riunione dell’Assemblea dei soci deve essere
redatto il relativo verbale dal segretario o, in sua assenza, da altro
socio nominato dall’assemblea.
La riunione dell’Assemblea dei
soci è valida, in prima convocazione, purché sia presente,
personalmente o per delega, la maggioranza dei soci, ed in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei presenti, purché data, luogo
ed ora della riunione siano stati resi pubblici
mediante il sito Internet dell’associazione almeno quindici
giorni prima del giorno fissato per la riunione. L’assemblea potrà
avere luogo ovunque nel territorio dello Stato. Per la validità delle
deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. In caso
di assenza è ammesso il conferimento di delega ad altro socio. Ogni
socio partecipante alla riunione non può avere più di due deleghe.
Art.16
Soltanto ai fini conoscitivi o
statistici, i soci possono essere consultati anche con procedure
alternative, definite dal consiglio direttivo, quali ad esempio un
referendum postale o per via informatica.
La consultazione dell’Assemblea
dei soci è valida qualunque sia il numero dei partecipanti, purché le
modalità della consultazione siano state rese pubbliche mediante il
sito Internet dell’associazione almeno trenta giorni prima del giorno
fissato come scadenza. Le consultazioni telematiche non hanno valore di
delibera ma solo valore consultivo o conoscitivo all’interno
dell’associazione.
Art.17
L’Assemblea dei soci:
a)
delibera l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
b)
nomina i componenti elettivi del Consiglio direttivo;
c)
fornisce indicazioni generali di indirizzo per il raggiungimento
delle finalità dell’associazione;
d)
delibera su quant’altro a lei demandato per legge.
Art.18
Lo statuto dell’associazione non
può essere modificato senza il voto della maggioranza dei membri del
Consiglio Direttivo.
Art.19
L’associazione ha durata fino al
22 ottobre 2051. Essa può essere sciolta prima di tale data su proposta
del Consiglio direttivo, approvata da almeno i due terzi degli associati
aventi diritto al voto.
Art.20
Le eventuali controversie tra soci,
o tra questi e l’associazione o i suoi organi, saranno sottoposte,
alla competenza di tre probiviri nominati dal Consiglio
direttivo. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità
di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Art.21
Norme transitorie: fino al termine
dell’anno solare in cui viene costituita l’associazione, il
Consiglio direttivo è composto esclusivamente dai soci fondatori. |